Regolamento

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI STORICI E GIURIDICI SUL MONDO ANTICO VINCENZO ARANGIO-RUIZ
(Art. 33 dello Statuto di Ateneo)

ART. 1
(Oggetto e denominazione del Centro)

  • Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Studi Storici e Giuridici sul mondo antico “Vincenzo Arangio-Ruiz” (di seguito denominato il Centro) la cui rifondazione e attivazione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
  •  Il Centro nasce (d.p.r. 20/8/1959) come Scuola di perfezionamento in diritto romano, assumendo poi la denominazione di Centro di Studi Romanistici “Vincenzo Arangio-Ruiz” con il d.p.r 12/3/1965 e con il d.r. 31/12/1983 n. 1912, poi di Centro Interdipartimentale “Vincenzo Arangio-Ruiz” di Studi storici e giuridici sul mondo antico con il d.r. 5/8/2003 n. 2973.
  • Partecipano alla ricostituzione del Centro il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Studi Umanistici.

ART. 2
(Finalità e attività)

  • Il Centro ha le seguenti finalità:

a) promuovere, anche in cooperazione con ogni altra Istituzione superiore di studi italiana o estera, la ricerca storica e giuridica relativa al mondo antico, in tutte le sue articolazioni;
b) diffondere la consapevolezza della necessaria funzione della ricerca storica e giuridica per la formazione dello spirito critico.
c) organizzare attività di ricerca, formazione, specializzazione nelle materie storiche e giuridiche.

  • Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:
  • elaborazione ed attuazione di progetti di ricerca;
  • documentazione e decifrazione, anche con nuove tecnologie, di papiri, epigrafi, tavolette cerate;
  • conferenze o cicli di conferenze di studiosi italiani e stranieri;
  • convegni interdisciplinari e tavole rotonde nazionali ed internazionali;
  • pubblicazioni scientifiche e rapporti sull’attività svolta;
  • premi internazionali per opere scientifiche o di alta divulgazione;
  • corsi di approfondimento nelle discipline storico-antichistiche per studenti universitari, in coordinamento con i Dipartimenti e i Corsi di Laurea;
  • corsi di perfezionamento post-universitari nelle discipline storico-giuridiche e antichistiche;
  • accordi di cooperazione internazionali;
  • contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche anche per conto di terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, purchè secondo le modalità prevedute dalle norme di Ateneo.

Ai fini suddetti, il Centro si avvale di docenti, ricercatori e studiosi di Dipartimenti e/o Istituti, ed esperti, che siano di regola studiosi dei campi di ricerca di cui al precedente comma 1, lettera a).

ART. 3
(Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

  • Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno dei professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l’istituzione e l’attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzazione delle strutture;
  • Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzo delle strutture;
  • Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle finalità del Centro di cui all’art. 2;
  • Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
  • Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3  sono approvate dal Consiglio di gestione del Centro;
  • Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

ART. 4
(Gestione amministrativa)

  • Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
  • L’organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell’ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro.
  • Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall’esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzo delle strutture del Centro.
  • Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività conto terzi.

ART. 5
(Organi)

Sono organi del Centro

  • Il Consiglio di Gestione
  • Il Direttore
  • Il Comitato Scientifico

Art. 6
(Composizione del Consiglio di Gestione)

Il Consiglio di Gestione è composto da:

  • I professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l’istituzione e l’attivazione del Centro ovvero che, afferendo a detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
  • I professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro,  presentata successivamente all’attivazione, sia stata accolta.
  • I rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 10% del numero totale della componente dei professori di ruolo e ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.
  • Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
  • Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio Stesso.

ART. 7

(Compiti del Consiglio di Gestione)

Sono compiti del Consiglio:

  • Definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro.
  • Determinare i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro.
  • Approvare il budget economico e degli investimenti ed il rendiconto annuale, fino all’entrata in vigore del bilancio unico di Ateneo.
  • Al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di valutazione.
  • Avanzare proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca.
  • Approvare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro.
  • Deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi.
  • Deliberare in merito alle successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti e a quelle individuali di singoli richiedenti afferenti a Dipartimenti non partecipanti al Centro, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del presente Regolamento.
  • Collaborare con gli Organi di Governo dell’Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all’attuazione dei programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale.
  • Deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore.
  • Esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo Statuto.
  • Proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche di Regolamento di Centro.

ART. 8

(Riunioni del Consiglio)

  • Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Direttore, di cui al successivo art. 9 comma 2.
  • Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata dal Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
  • La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o o a mezzo mail, con riscontro di avvenuta ricezione, con l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
  • Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  • Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipano la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

ART. 9

(Il Direttore)

  • Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori ordinari a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l’elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
  • Il Direttore può nominare, tra i professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un vice Direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il vice Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore.
  • Il Direttore presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati, in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. Ė responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro; ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro. Ai fini dell’espletamento di tali funzioni, è individuato, tra il personale assegnato al Centro, appartenente almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore.
  • In relazione alle attività di cui all’art. 2 del presente regolamento, il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita le seguenti funzioni;
  • Propone al consiglio di Gestione il piano triennale di sviluppo
  • Predispone, ogni tre anni, una relazione documentata, sui risultati conseguiti con riferimento allo stato della ricerca che, corredata di parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
  • Garantisce il buon funzionamento della struttura;
  • Gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze.
  • Il Direttore inoltre:
  • Provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
  • Promuove le attività del Centro;
  • Vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell’ambito del Centro;
  • Tiene i rapporti con gli organi accademici e con l’Amministrazione universitaria;
  • Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono determinate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

ART. 10

(Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Centro e svolge funzioni propositive nelle tematiche scientifiche oggetto delle attività del Centro.
Ne fanno parte i componenti del Consiglio di Gestione, nonché studiosi ed esperti anche esterni all’ Ateneo, che ne abbiano fatto specifica richiesta allegando il curriculum. Su dette richieste delibera il Comitato Scientifico stesso. Possono fare parte del Comitato Scientifico del Centro professori e ricercatori di ruolo strutturati presso altri Atenei italiani o esteri, professori in pensione, professori emeriti, dottori di ricerca, studiosi ed esperti nelle materie oggetto di ricerca del Centro, professionisti di materie giuridiche iscritti in Albi Professionali, appartenenti all’Ordine Giudiziario.
Il Comitato Scientifico viene convocato dal Direttore del Centro che lo presiede.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

ART. 11

(Attività del Comitato Scientifico)

Il Comitato è l’organo di indirizzo, di programmazione dell’attività del Centro.
Esso svolge i seguenti compiti:
– viene consultato dal Direttore su ogni questione di particolare interesse che riguardi le attività del Centro;
– esprime parere su tutte le attività di approvazione del Consiglio di Gestione di cui all’art. 7;
– avanza proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
– avanza proposte ed esprime pareri su contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per l’esecuzione di contratti di ricerca e consulenza;
– esprime parere consultivo sulle attività del Centro di cui all’art. 2, comma 2;
– delibera sull’ammissione dei nuovi componenti ai sensi dell’art. 10.

ART. 12
(Sede, spazi e attrezzature)

  • Il Centro ha sede in Via Paladino 39, Napoli.
  • I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
  • Il Centro dispone di un proprio patrimonio librario e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di libri e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
  • Il Centro può accogliere ed utilizzare  – secondo le modalità e durata previste dagli accordi –  beni di proprietà di soggetti pubblici o privati  mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.

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